COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(Art. 12 D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191)
"Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato."
A Capriano, come in tutti i Comuni dove non c'è una Questura o un Commissariato di Polizia di Stato, l'autorità di locale di pubblica sicurezza è il Sindaco. Le comunicazioni in questione vengono gestite dal Servizio Polizia Locale.
La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere presentata presso il Comune, oppure inviata mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (per il termine di 48 ore, vale la data di ricevuta dell'Ufficio Postale). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
Nel caso di violazione (mancata o tardiva comunicazione), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549 (in base alla legge 689/1981, con il pagamento entro 60 giorni dalla notifica, la sanzione risulta di euro 206. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notifica è possibile rivolgere al Sindaco un ricorso scritto).
Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
Riferimenti Legislativi:
- art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
"Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato."
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
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Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.