La coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali è consentita previo rilascio, da parte della Provincia, di apposita concessione (Legge Regionale 29 aprile 1980, n. 44 Titolo III).
La concessione è rilasciata dal dirigente competente, sentito il Comune od i Comuni interessati e la Comunità Montana.
La concessione è rilasciata per una durata proporzionale all’entità degli impianti programmati ed alle opere eseguite e, comunque, non superiore a trenta anni.
Il ricercatore (titolare del permesso di ricerca riguardante il giacimento di cui si chiede la coltivazione) è generalmente preferito ad ogni altro richiedente la concessione, salva la valutazione di preminenti interessi pubblici. Qualora il ricercatore non ottenga la concessione, avrà diritto di conseguire un premio in relazione all’importanza della scoperta ed un’indennità in ragione delle opere utilizzabili, a carico del concessionario.
Il concessionario deve corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione (cosiddetto “canone di concessione superficiario”), nella misura stabilita dalla giunta regionale. Per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento occorre altresì corrispondere alla Regione, con cadenza semestrale, un diritto posticipato proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata nel semestre di riferimento, nella misura stabilita dalla giunta regionale.
Prima di emettere l’atto di concessione la Provincia trasmette la documentazione al Ministero della Sanità ai fini dell’emissione dell’atto di riconoscimento dell’acqua minerale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. t) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’atto di concessione sarà rilasciato contemporaneamente alle autorizzazioni dell’imbottigliamento o alle terme, previste dall’art. 47 della Legge Regionale n. 44/1980.