Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande - scelta orario di apertura/chiusura

Con la definizione di pubblico esercizio si fa riferimento ai locali in cui viene servito da bere e/o da mangiare (bar, ristoranti, pizzerie, caffetterie, gelaterie ecc…).

Le tipologie degli esercizi pubblici sono quattro: 

  • tipologia "A";
  • tipologia "B";
  • tipologia "C";
  • tipologia "D".

Rientrano nella tipologia A tutti gli esercizi pubblici in cui si serve da mangiare (ristorante, pizzeria, trattoria). I titolari di autorizzazione di tipologia "A" possono:

  • cucinare su richiesta del cliente, e servirgli da mangiare e da bere;
  • vendere (per asporto) ciò che viene da loro cucinato. (Ad esempio: un cliente decide di comperare una porzione di pasta, o carne, o insalata ecc…e di mangiarla a casa propria).

Naturalmente se il cliente compera da mangiare potrà comperare anche da bere (vino-acqua ecc..). I titolari di autorizzazione di tipologia "A" non possono:

  • vendere (per asporto) le bevande vendute singolarmente;
  • servire da bere singolarmente, senza dare anche da mangiare, in quanto per poter far questo bisogna che essi risultino anche titolari di autorizzazione di tipologia "B" o di tipologia "D".

Rientrano nelle tipologie B e D tutti gli esercizi pubblici in cui si serve da bere o si servono generi di pasticceria, gelateria (bar - caffe' - gelateria - pasticceria ecc).

La differenza tra la tipologia "B" e "D" consiste unicamente nel tipo di bevande servite
Cioè: I titolari di autorizzazione di tipologia "B" possono servire da bere anche le bevande ALCOOLICHE e le bevande SUPERALCOOLICHE, mentre i titolari di autorizzazione di tipologia "D" possono servire da bere SOLO le bevande ANALCOOLICHE cioè: acqua, caffè, the, cappuccino, succhi di frutta, ecc…Tutto il resto è perfettamente identico.

I titolari di autorizzazione di tipologia "B" oppure di tipologia "D" possono:

  • servire da bere (a seconda della tipologia), servire dolciumi - compresi i generi di pasticceria e gelateria -,
  • servire prodotti di gastronomia, su richiesta del cliente, e vendere (per asporto) ciò che viene da loro servito . (Ad esempio: un cliente decide di comperare un cappuccino e una brioches o una bottiglia di acqua ed un panino, o solo un panino, ecc…e di bere e/o mangiare a casa propria).
  • Servire (solo tra le ore 12.00 e le ore 15.00) piatti già pronti, precedentemente cucinati ed eventualmente riscaldati a richiesta;
    I titolari di autorizzazione di tipologia "B" oppure di tipologia "D" NON possono:
  • cucinare sul momento su richiesta del cliente, in quanto per poter far questo bisogna che essi risultino anche titolari di autorizzazione di tipologia "A" (ad esempio: non possono cucinare una bistecca sul momento, la bistecca dovrà risultare precedentemente cucinata e verrà unicamente riscaldata e servita);
    Rientrano nella tipologia C tutti gli esercizi pubblici in cui l’attività di somministrazione viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago (sale da gioco, sale da ballo,…).

Il Comune fissa l’orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici con propria ordinanza. L’orario può essere differenziato nell’ambito dello stesso territorio, ma deve essere omogeneo rispetto ai tipi di esercizio.
Il Comune deve stabilire una fascia di apertura obbligatoria non superiore a:

  • 8 ore giornaliere per gli esercizi di tipologia “A”;
  • 12 ore giornaliere per gli esercizi di tipologia “B”;
  • 6 ore giornaliere per gli esercizi di tipologia “C”.

È facoltà dell’esercente l’apertura massima dell’attività non superiore a:

  • 8 ore giornaliere per gli esercizi di tipologia “A”;
  • 12 ore giornaliere per gli esercizi di tipologia “B”;
  • 6 ore giornaliere per gli esercizi di tipologia “C”.

Inoltre l’apertura e la chiusura dei locali non può avvenire:

  • per gli esercizi di tipologia “A” non prima delle ore 10.00 e non oltre le ore 5.00;
  • per gli esercizi di tipologia “B” non prima delle ore 5.00 e non oltre le ore 2.00;
  • per gli esercizi di tipologia “C” non può essere protratta oltre le ore 3.00.

I pubblici esercizi sono obbligati alla chiusura di un’intera giornata nell’arco della settimana a loro libera scelta previo il parere del Sindaco al fine di garantire che in ogni zona abitativa vi sia un adeguato numero di esercizi aperti. Per le attività a carattere misto l’attività prevalente determina l’orario di apertura e chiusura.

Non sono soggetti alla disciplina degli orari gli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie ed aeroportuali nonché le aziende a carattere ricettivo (alberghi, pensioni, locande) per la somministrazione di cibi e bevande ai soli alloggiati.

Ogni esercizio è tenuto ad esporre un cartello ben visibile indicante gli orari di chiusura e apertura e il giorno di riposo settimanale.

È facoltà dell’esercente derogare alla chiusura settimanale il giorno di riposo coincide con una festività e la settimana precedente il Natale e la Pasqua. È consentito all’esercente di posticipare l’apertura e anticipare la chiusura fino a un massimo di un’ora rispetto all’orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell’esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

La sospensione dell’attività di somministrazione può essere sospesa dall’esercente per dodici mesi e possono essere prorogabili dal Sindaco in caso di comprovata necessità.

Adempimenti

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • Certificato di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • planimetria dell’esercizio in scala 1/100;
  • modulo in allegato, debitamente firmato (con marca da bollo da 10,33 euro);
  • Copia della domanda da presentare all’A.S.L. per l’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria dei locali;
  • Fotocopia dei libretti sanitari degli addetti alla somministrazione;
  • Autocertificazione antimafia.

Il modulo e la documentazione necessaria devono essere consegnati al responsabile del procedimento prima dell’inizio della somministrazione. 

 

Costi

Nessuno. 

 

Tempi

L’ufficio ha 60 giorni di tempo per valutare la domanda, decorsi i quali si applicherà il principio silenzio/assenso.

 VALIDITA'

L’autorizzazione ha una validità di 5 anni. 

Note

NORME NAZIONALI

  • Articolo 3 della Legge 287/91. 

Livello di informatizzazione

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

27/02/2011

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mettiamoci la faccia

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