La licenza di attingimento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale mediante pompe mobili o semifisse, altri congegni elevatori o sifoni, è rilasciata dalla Provincia ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Regionale n. 2/2006, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1. la portata dell’acqua attinta non superi i 40,00 l/s, nonché il volume complessivo annuo non sia superiore ai 300.000 metri cubi;
2. non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d’acqua;
3. non siano alterate le condizioni del corso d’acqua, con conseguente riduzione della risorsa disponibile per le concessioni esistenti, e sia salvaguardato il DMV nel corso d’acqua.
La licenza è accordata per una durata massima di un anno ed è rinnovabile al massimo per cinque volte.