IMU - Dichiarazione

 

La denuncia di variazione I.M.U. deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. 

Per l'anno 2014, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2014, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2015.

Si deve presentare la denuncia nei casi sia cessata la causa che ha dato origine alla inagibilità ed inabitabilità del'immobile; fabbricati di interesse storico ed artistico; terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP); locazione finanziaria; concessione amministrativa su area demaniale; area edificabile; immobile assegnato al socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa; immobile assegnato al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o qualora sia variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; immobili locati di proprietà dell'ALER e di altri enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità o istituti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977; immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, nel quale risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune; immobili esenti; immobili del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; immobili per cui è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarati in catasto; immobili per cui è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie; parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., accatastate autonomamente come beni comuni censibili (dichiarazione dell'amministratore del condominio); immobili in multiproprietà; nei casi di fusione, incorporazione o scissione, nonchè usufrutto legale dei genitori; nei casi in cui il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. 

Non si deve invece presentare la dichiarazione IMU, bensì la domanda di agevolazione predisposta dal Comune sezione allegati, nei casi di concessione in uso gratuito e di trasferimento dell'anziano o disabile in casa di cura o di riposo. Inoltre, per i coniugi separati ed i casi di inagibilità ed inabitabilità sono da presentare le dichiarazioni predisposte dal Comune disponibili sezione allegati; inoltre, non è da presentare per gli atti di compravendita o di trasferimento immobiliare trasmessi con modello unico informatico o nei casi di successione ereditaria per cui sia intervenuta la denuncia di successione.

In tutti gli altri casi non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU.

La dichiarazione I.M.U.  degli ENTI NON COMMERCIALI  va presentata dagli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio comunale.  Gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e degli enti ecclesiastici.

Adempimenti

Per gli anni 2012 e 2013, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2014. Mentre, per l'anno 2014, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2014, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2015.

Le dichiarazioni devono essere presentata al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto della variazione, con le seguenti modalità:

 

  • consegna a mano della copia del Comune e di quella del Contribuente
  • spedita a mezzo raccomandata semplice senza ricevuta di ritorno utilizzando l’apposita busta o altra busta riportante, comunque, sul frontespizio la dicitura “Dichiarazione IMU 2014”, inserendo la sola copia del Comune.
  • trasmesse via e-mail al seguente indirizzo  protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it

 

Si ricorda che per la trasmissione con posta certificata il modello della dichiarazione IMU deve essere allegato soltanto in formato PDF.

E' possibile compilare e stampare la dichiarazione di variazione IMU per l'anno 2014 on line collegandosi a:   http://www.finanze.it/export/download/Imu/IMU_2012_Editabile.pdf   oppure stampare la denuncia compilandola a mano secondo il modello ministeriale.

Livello di informatizzazione

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

04/09/2014

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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