Servizi Sociali - Assegno di maternità

 

La legge 23 dicembre 1998 n°. 448 ha introdotto l'assegno di maternità, concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 luglio 2000.
L'importo dell'assegno è di € QUOTA ASSEGNO per l’anno ANNO DI RIFERIMENTO e rivalutato poi annualmente ed è concesso alle donne, residenti nel comune, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, componenti di nuclei familiari con I.S.E. non superiore alla soglia massima prevista dalla Legge.
L'assegno è riservato alle donne che si trovano nella situazione di non poter usufruire di alcuna contribuzione di maternità da parte dell'INPS o di altro istituto previdenziale.

Adempimenti

Alla domanda deve essere allegata l'autocertificazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo.
 

Costi

Nessuno. 

Tempi

Le domande per beneficiare degli assegni dovranno essere presentate, entro sei mesi dalla data del parto o dell'ingresso del bambino nel nucleo familiare. 

Note

Niente. 

Livello di informatizzazione

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Allegati

AllegatoNoteDataFormatoDimensione
Modello assegno di maternità Modello assegno di maternità-assegno_maternita.odt 12/02/2019 odt 20.83 KB

Data di aggiornamento scheda

25/02/2016