Ascensori e montacarichi - messa in esercizio

ASCENSORI, MONTACARICHI e PIATTAFORME ELEVATRICI per DISABILI in SERVIZIO PRIVATO:

comunicazione di messa in esercizio

 

Una volta proceduto all’installazione di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, è necessario che il proprietario dell’immobile in cui è stato collocato o il suo legale rappresentante comunichino (completa di tutte le dichiarazioni previste dall’art.12 del D.P.R. n.162 del 30.04.1999) la messa in esercizio dello stesso impianto al Comune in cui è ubicato l’immobile.

L’ufficio comunale assegnerà all’impianto un numero di matricola che verrà comunicata al proprietario (o legale rappresentante) dandone contestuale notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

Anche nel caso di modifiche dell’impianto deve essere inviata una comunicazione sia al Comune che al soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche.

In mancanza, è vietato porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non sia stata comunicata la messa in esercizio o la modifica delle caratteristiche tecniche.

 

 

TEMPI PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA

Trenta giorni dalla presentazione della comunicazione al Comune.

Nota Bene:

Il proprietario o il legale rappresentante devono dare comunicazione di messa in esercizio o variazione delle caratteristiche tecniche entro 10 giorni dalla data del rilascio della dichiarazione di conformità compilata dall’installatore;

 

VALIDITA’ DEL DOCUMENTO EROGATO
Illimitata, subordinatamente all’esito positivo della verifica biennale. Non è più prevista la comunicazione annuale di prosecuzione attività relativa all’intendimento di continuare l’uso dell’ascensore;
 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1.       La comunicazione deve contenere le sotto indicate informazioni:
·       l’indirizzo dello stabile dove è istallato l’impianto;
·       la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate ed il tipo di azionamento;
·       il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del montacarichi;
·       l’indicazione della ditta abilitata cui è stata affidata la manutenzione dell’impianto;
·       l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche che abbia accettato l’incarico;
2.     La copia della dichiarazione di conformità di cui all’art.6, comma 5, del D.P.R. n.162/99 in caso di installazione di ascensore, oppure copia della dichiarazione di conformità di cui all’art.2, comma 2, del D.P.R. n.459/96 in caso di installazione di montacarichi o piattaforme elevatrici per disabili.
 

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. (Decreto Presidente della Repubblica) n.162 del 30.04.1999: Regolamento recante le norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché la relativa licenza di esercizio”.

Art.12 “Messa in esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato”:

  1. E’ soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
  2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art.6, comma 5, lettera a), contiene: a) l’indirizzo dello stabile dove è istallato l’impianto; b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate ed il tipo di azionamento; c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.459; d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all’art.6, comma 5; e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto; f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’art.13, comma 1, che abbia accettato l’incarico;
  3. L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestuale notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
  4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all’art.2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell’impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
  5. E’ fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
  6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l’eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell’immobile e/o installatore, il comune ordina l’immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
  7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell’inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell’esercizio delle loro funzioni.

 

NOTE

Per ASCENSORE si intende:

un apparecchio a motore che collega più piani mediante cabina destinata al trasporto di persone, di persone o cose, o soltanto di cose e se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno (art.2 comma a) D.P.R. n.162/99).

Per MONTACARICHI si intende:

un apparecchio a motore di portata non inferiore a Kg.25 che collega piani definiti mediante una cabina destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno (art.2 comma b) D.P.R. n.162/99).

Per ascensori e montacarichi IN SERVIZIO PRIVATO si intendono:

gli ascensori e i montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico (art.2 comma m) D.P.R. n.162/99.

 

 

Note

Niente. 

Livello di informatizzazione

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

03/08/2011

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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