Atto di nascita

Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.
Cittadini stranieri: devono presentare il passaporto ed in caso di riconoscimento di figlio naturale, una dichiarazione della loro ambasciata o consolato da cui risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio paese.
I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare o della ambasciata da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere secondo le vigenti leggi di quello stato.

Dall’atto di nascita è possibile ottenere le seguenti certificazioni:

  1. Certificato di nascita;
  2. Estratto di nascita;
  3. Copia integrale dell'atto di nascita.

Adempimenti

La dichiarazione di nascita può essere resa da:

  • uno dei due genitori, se uniti in matrimonio (presentando i documenti di identità);
  • dalla sola madre o dal solo padre(presentando i documenti di identità);
  • Centro di nascita (Ospedale), dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata;
  • dal padre e dalla madre congiuntamente, se la filiazione è naturale (presentando i documenti di identità);
  • da un procuratore speciale.

 Occorrono:

  • Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta di identità valida del dichiarante unitamente ai certificati di residenza di entrambi.
  • Per i genitori stranieri, non titolari di carta di identità, occorre esibire il passaporto.

Accolta la dichiarazione e la documentazione, l'Ufficiale di Stato Civile redige l'atto di nascita dandone comunicazione all'Ufficio anagrafe affinché provveda all’iscrizione del nato nella Anagrafe delle persone residenti.
L’Ufficio di stato civile dà avviso al genitore denunciante la nascita del figlio, che allo stesso devono essere attribuiti:

  • il codice fiscale (per i residenti in questo Comune è competente ENTE COMPETENTE)
  • la tessera sanitaria (per i residenti in questo Comune è competente ENTE COMPETENTE).

Costi

Nessuno. 

Tempi

L'interessato deve presentarsi per la denuncia:

  • entro 10 giorni se la stessa viene denunciata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza (nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre);
  • entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta. In quest’ultimo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale.

Se la dichiarazione di nascita viene resa dopo i 10 giorni, il genitore dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell'atto e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica, dopodichè, l'Ufficio può rilasciare la certificazione. 

Note

I punti abilitati all'erogazione del servizio sono:

  • Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
  • Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
  • Comune ove è avvenuto il parto;
  • Comune di residenza dei genitori;
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7, lett. A), D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Livello di informatizzazione

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

11/02/2012

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mettiamoci la faccia

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