IMU

L'IMU, imposta municipale propria, è stata introdotta dal D.L. 201/2011 (c.d. manovra anticrisi o manovra Monti) convertito dalla legge 214/2011.

L'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Rispetto a quanto previsto per l'ICI, la definizione di abitazione principale presenta delle novità. Infatti l'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come UNICA UNITA' IMMOBILIARE, nel quale il possessore e il suo NUCLEO FAMILIARE DIMORANO abitualmente e RISIEDONO anagraficamente.

Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di UNA unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:

  • il proprietario di fabbricati aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa .
  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili sopra elencati (l'ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione);
  • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

I terreni agricoli ricadenti in aree montane sono esenti dal pagamento dell'IMU.

Nel caso di un soggetto che possiede (o altro diritto reale) più immobili deve essere effettuato un versamento per ogni Comune in cui sono situati gli immobili.

Per quanto riguarda i fabbricati, l'IMU si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti (previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011):

1.  per 160 per i fabbricati dei gruppi catastali A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (con esclusione delle categoria catastale A/10;

2.  per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

3.  per 80 per i fabbricati dei gruppi catastali A/10 e D/5;

4.  per 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

5.  per 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.

Ai sensi dell'art.1 del D.L. 54/2013 per l'anno 2013 il versamento della 1^ rata NON è dovuto per le seguenti categorie di immobili:

1) abitazione principale e relative pertinenze, ESCLUSI i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti di attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977 n. 616;

3) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 08/04/2013 n. 35 il pagamento della 1^ rata è pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Si precisa che la locuzione “anno precedente” vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento.

L’Amministrazione Comunale ha mantenuto le aliquote base previste per legge, senza applicare maggiorazioni, prevedendo le seguenti aliquote:

ORDINARIA: 0,76%

RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40%

Per l’abitazione principale e le relative pertinenze, l’art. 13, comma 10, del D.L. 201 del 2011, riconosce una detrazione pari ad € 200,00 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa di verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascuno figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 400,00 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600,00. Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento.

Adempimenti

SCADENZE:

1^ RATA - ACCONTO: 17/06/2013

2^ RATA - SALDO: 16/12/2013

Personale addetto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: INVERARDI EMANUELA

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA: INSELVINI ELENA

Orari

ORARI APERTURA AL PUBBLICO:

MARTEDI' E GIOVEDI': dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

Livello di informatizzazione

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

29/11/2013

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mettiamoci la faccia

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