Per 'modifica' dell'impianto IPPC si intende una modifica delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto o un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente. La modifica dell'impianto è sostanziale quando, a giudizio motivato dell'Amministrazione, essa potrebbe avere effetti negativi e significativi sull'ambiente.
La modifica è comunque sempre sostanziale quando dà luogo a un incremento del valore di una delle grandezze oggetto di soglia pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5 comma 1 lett. l e l bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i).
Prima della presentazione della comunicazione alla Provincia è necessaria la compilazione in via telematica della "modulistica on-line", che si effettua collegandosi al sito della Regione Lombardia Direzione generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, eseguendo la modifica del questionario precedentemente compilato.
Per la compilazione devono essere seguite le istruzioni on-line.
La comunicazione, redatta secondo il modulo allegato, può essere presentata presso il Settore di via Milano n. 13 Brescia, anche tramite PEC.
Copia della comunicazione e degli allegati aventi natura tecnica deve essere consegnata alle altre Amministrazioni competenti (Comune, ARPA Dipartimento di Brescia, eventuali altri Enti interessati, ad es. Comunità Montana, Ente Parco, Consorzio di Bonifica in caso di scarico in corpo idrico, ecc.).
Il gestore deve dimostrare l'avvenuta presentazione di tali documenti, mediante consegna alla Provincia di idoneo documento (ad es. ricevuta).
La comunicazione deve essere presentata dal gestore, ossia dalla persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto (art. 5 comma 1 lett. r bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.).
La comunicazione deve essere accompagnata dalla documentazione indicata nell’allegato modulo ed indicare quali sono le matrici ambientali interessate dalla modifica che si intende apportare all'impianto IPPC (aria, acqua, rifiuti, rumore, suolo, ecc.), nonchè esplicitare le ragioni per le quali tale modifica viene considerata di natura non sostanziale.
E' altresì necessario indicare le parti dell'autorizzazione integrata ambientale (Allegato tecnico) che, per effetto della modifica, devono essere riviste. A tale proposito si deve fare riferimento ai vari 'quadri' che compongono l'allegato tecnico dell'AIA: quadro A (amministrativo-territoriale), quadro B (produttivo-impiantistico), quadro C (ambientale), quadro D (integrato), quadro E (prescrittivo), quadro F (piano di monitoraggio e controllo).
Tutte le informazioni, comunque, devono essere meglio esplicitate nell'ambito di un'apposita relazione tecnica, da allegare alla comunicazione assieme agli elaborati tecnici (planimetrie aggiornate dell'impianto, una valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta, come indicato nell'Allegato F punto 1 della d.G.R. 8831 del 30/12/08) nonché alla documentazione tecnica di rito già in uso relativamente alle varie tipologie di modifica/variante previste dalle singole normative e procedure settoriali, cui il gestore può fare riferimento attraverso le pubblicazioni presenti sul sito della Provincia - Area Ambiente, nonché quelle disponibili sul sito dell'Ufficio d'Ambito di Brescia (www.aato.brescia.it).
Qualora le modifche comunicate risultassero sostanziali ai sensi delle pertinenti normative settoriali ambientali, saranno considerate quantomeno come modifiche comportanti aggiornamento e/o nuove condizioni e prescrizioni integrative dell'AIA.
Ciò comporta la necessità che sia presentata tutta la documentazione che si sarebbe dovuta comunque presentare ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione prevista dalla singola normativa (quindi, per esempio, una variante relativa all'impianto di gestione rifiuti da qualificarsi come sostanziale ai sensi dell'art. 208, comma 20, del D.lgs. 152/2006 sarà considerata come modifica sostanziale o modifica non sostanziale ma necessitante di aggiornamento e/o nuove condizioni e prescrizioni).
La comunicazione potrà essere riscontrata dalla Provincia sotto forma di comunicazione di 'presa d'atto' qualora la modifica sia giudicata non sostanziale e non comportante aggiornamento dell'AIA o nuove condizioni/prescrizioni, ovvero si procederà a comunicare l’avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA qualora la modifica, seppur giudicata non sostanziale, comporti un aggiornamento dell'AIA o nuove condizioni/prescrizioni.