La realizzazione e gestione di manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell’acqua è soggetta a comunicazione alla Provincia, secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento Regionale n. 2 del 2006. Tale comunicazione preventiva deve contenere l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.
Qualora le perforazioni siano funzionali all’abbassamento della falda per l’esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla comunicazione devono essere allegati:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto di massima delle perforazioni;
c) cartografia idonea a individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).
Decorsi 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione senza che la Provincia abbia comunicato un divieto o richiesto ulteriori adempimenti, l’interessato può dare inizio ai lavori, adottando in ogni caso le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall’eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
Entro il suddetto termine di trenta giorni la Provincia può prescrivere l’adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell’acquifero sotterraneo.