I soggetti interessati all'utilizzo temporaneo, non superiore ad un anno, di acqua pubblica sotterranea da reperirsi mediante pozzo (art. 22, comma 5, del Regolamento Regionale 2/2006) devono trasmettere alla Provincia apposita comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 2/2006, contenente l'ubicazione, le caratteristiche e la stratigrafia del pozzo da realizzare e corredata da relazione tecnica generale, progetto di massima della perforazione e cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).
Decorsi trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione senza che la Provincia abbia comunicato un divieto o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori. L'utilizzo dell'acqua è subordinato al rilascio, da parte della Provincia, di una licenza d'uso, secondo la disciplina di cui all'art. 32 del Regolamento Regionale 2/2006.