Contributi e patrocini - Enti, associazioni, società sportive

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 1 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

A) OGGETTO:

Il  termine  "contributi"  di  cui  al  presente  regolamento  comprende  qualsiasi  elargizione,  disposta  dalla comunità  montana  compatibilmente  con la propria  disponibilità  finanziaria,  sotto  forma di sovvenzioni, sussidi, agevolazioni concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241;

 

B) SETTORI DI INTERVENTO:

I contributi  sono finalizzati  alla promozione  del progresso  civile,  sociale,  culturale  ed economico  della Comunità Montana nonchè alla valorizzazione ed alla tutela del territorio e dell'ambiente. Pertanto i settori per  i  quali  l'Amministrazione  effettuerà  la  concessione  di  finanziamenti  e  benefici  economici  ad  Enti pubblici e soggetti privati sono di norma i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

a)  assistenza e sicurezza sociale

b)  attività sportive e ricreative del tempo libero

c)  attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali

d)  cultura, istruzione, formazione ed informazione

e)  sviluppo economico, turismo

f)  tutela dei valori ambientali

g)  agricoltura

 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI

1)  La  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l'attribuzione  di  vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a)  di   persone   residenti   nel   territorio   della   Comunità   Montana   sussistendo   le  motivazioni   per   il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di Enti pubblici  per le attività  che gli stessi esplicano  a beneficio  della popolazione  della Comunità Montana;

c) di enti  privati,  associazioni,  fondazioni  ed altre  istituzioni  di carattere  privato,  dotate  di personalità giuridica,  che  esercitano  prevalentemente  la  loro  attività  in  favore  della  popolazione  della  comunità montana;

d) di Associazioni non riconosciute e di Comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della  popolazione della  Comunità  Montana.  La costituzione  dell'Associazione  deve  risultare  da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.

 

2) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore  di Enti  pubblici  e privati,  associazioni  e comitati,  per sostenere  specifiche  iniziative  che  hanno finalità  di aiuto e solidarietà verso altre Comunità  italiane  o straniere  colpite da calamità  o altri eventi eccezionali  oppure per concorrere  ad iniziative  di interesse  generale rispetto alle quali la partecipazione della Comunità Montana assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, sportivi, del tempo libero* ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto;

 

3) In caso di associazioni o gruppi di volontariato, ai sensi del 2°comma dell'art.6 della legge quadro sul volontariato n. 266 del 11.8.1991, è condizione necessaria per l'accesso ai contributi l'iscrizione ai "registri generali" delle organizzazioni di volontariato.

 

ART. 3 - IMPORTO

I contributi sono concessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo tenendo conto dei seguenti parametri in quanto riferibili all'attività od all'iniziativa proposta:

a) attinenza e congruenza con i programmi della Comunità  Montana

b) valenza ed efficacia ai fini della promozione civile,sociale, culturale ed economica della comunità

c) rilevanza territoriale

d) rappresentatività del soggetto proponente

e) rapporto tra costo previsto e risultato ipotizzato

f) entità del contributo e/o buon esito dell'iniziativa e delle attività in anni precedenti

 

ART. 4 - MODALITA'  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- La domanda  di contributi  (in carta semplice  ed a firma dell'interessato dell'avente  titolo o dei legale rappresentante)  sarà indirizzata  al Presidente  della Comunità  Montana  e dovrà contenere  la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto. 

Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario, l'istanza deve essere corredata, per il primo anno, da  copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente  ha fruito del contributo della Comunità, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno,  dovrà  essere  presentato  il rendiconto  della gestione  precedente  nella  quale  è  stato  utilizzato  il concorso finanziario della Comunità Montana. Sono esentate da tali disposizioni se non per la presentazione del  programma  dell'attività  e  del  rendiconto  successivo  le Amministrazioni  Comunali  della  Comunità Montana.

- L'erogazione dei contributi  sarà subordinata all'attestazione, adeguatamente  documentata  da parte  del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa nonchè alla sottoscrizione dei moduli allegati A), B) e C).

- La Comunità Montana si riserva la facoltà di partecipare con propri rappresentanti ai comitati promotori delle  iniziative  sovvenzionate  nonchè  dì accertare  la regolare  attuazione  delle  medesime  ed il corretto impiego dei contributi concessi.

- La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari cosi come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti i pubblici, privati ed associazioni che ricevono dalla Comunità  contributi  annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi  del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dalla Comunità Montana stessa. Nessun rapporto od obbligazione di terzi  potrà  essere  fatto  valere  nei  confronti  della  Comunità  Montana  la  quale,  verificandosi  situazioni irregolari  o  che  comunque  necessitino  di  chiarimento,  potrà sospendere  l'erogazione  delle  quote  di contributo non corrisposte a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberandone la revoca.

- Il Consiglio  Direttivo  stabilisce  annualmente  con propria deliberazione  i termini  entro i quali, a della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste alla Comunità Montana: I termini così fissati ed in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento sono perentori.

Il Consiglio Direttivo può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento  della programmazione  degli interventi anche per effetto delle variazioni nelle disponibilità  finanziarie o dei verificarsi di eventi imprevedibili.  Con deliberazione  medesima sono determinati i termini per il riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi nonchè i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio.

 

ART. 5 - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

1) Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale della Comunità Montana sono principalmente finalizzati:

a) alla protezione e tutela del bambino

b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva

c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani

d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili

e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati

f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze

 

2) Per conseguire tali finalità la Comunità provvede:

a) all'attivazione delle istituzioni comunitarie che saranno previste dallo Statuto, preposto a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;

b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;

c) alla  valorizzazione  e  sviluppo  delle  forme  organizzate  di  volontariato  che  abbiano  per  fine  e concretamente operino per realizzare gli interventi medesimi

 

ART. 6 - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO 

1) Gli interventi della Comunità Montana per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2) La  Comunità  Montana  interviene,  inoltre,  a  sostegno  di  Enti  pubblici,  associazioni,  gruppi  ed  altri organismi  aventi  natura  associativa  che curano la pratica  da parte  di persone  residenti  nei Comuni  del territorio  della Comunità di attività  sportiva amatoriali  e di attività  fisico-motorie    ricreative  del tempo libero.

3) Alle Società  ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere  concesse,  quando  ricorrono  particolari  motivazioni  relative  al  prestigio  ed  all'immagine  della Comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunitaria con esclusione,in ogni caso, di sovvenzioni o finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio della Comunità Montana.

4) La Comunità Montana può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della Comunità

 

ART. 7 - SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO 

1) Le funzioni della Comunità Montana per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare: 

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni sia che si tengano sul territorio della Comunità Montana sia al di fuori di essa quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nella Comunità Montana;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e publicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti  nel  settore  aventi  sede  nella  Comunità Montana;

c) al  concorso  per  manifestazioni  ed  iniziative  qualificanti  per   l'immagine  della  Comunità  e  del  suo patrimonIo   ambientale,   artistico  e  storico,  delle  produzioni   tipiche  locali  che  abbiano  per  fine  di incrementare i flussi turistici verso il territorio della Comunità Montana;

d) a contributi,  per la rea1izzazione  di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio della Comunità Montana. Gli  interventi  finanziari  della  Comunità  Montana  non  possono  essere  concessi  a favore  di  un  singolo soggetto ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità di Valle.

 

ART. 8 - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE 

1) La Comunità Montana per sostenere attività ed iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, concede contributi finalizzati principalmente:

a) ad attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio della Comunità Montana;

b) all'effettuazione sul territorio di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

c) ad attività di valorizzazione  delle opere d'arte delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche,   musei,  delle  tradizioni   storiche,  culturali   e  sociali  che  costituiscono   patrimonio   della Comunità;

d) a favore  di soggetti  non professionali  che, senza scopo di lucro, promuovono  scambi  di conoscenze educative e culturali fra i giovani della Comunità Montana e quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) all'organizzazione nel territorio della Comunità Montana convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità  culturali,  artistiche,  scientifiche,  sociali  che  costituiscono  rilevante  interesse  per  la Comunità  e concorrono alla sua valorizzazione.

 

ART. 9 - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI 

1) Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio della Comunità Montana sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezIone e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

e) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione;

d) alla protezione civile;

e) alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi. 

 

ART. 10 - AGRICOLTURA 

1) Possono  essere  ammesse  a  contributo  le  iniziative   dirette  allo  sviluppo  delle  attività  agricole  e dell'allevamento segnatamente a:

a - manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali  di accesso   alle località  di montagna  ed alle infrastrutture al servizio dell'agricoltura;

b - manutenzione di strade comunali ed intercomunali di montagna;

c - interventi di mutuo soccorso per far fronte ad eventi calamitosi     (avversità     atmosferiche,malattie     del bestiame o delle piante, incendi ed altre calamità);

d - manifestazioni, rassegne,iniziative di particolare rilevanza;

e - corsi di formazione promozione e sostegno dell'associazionismo in agricoltura

g - incentivazione e miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.

 

ART. 11 - INTERVENTI STRAORDINARI

1)  Per  iniziative  e  manifestazioni  che  hanno  carattere  straordinario  e  non  ricorrente,  organizzate  nel territorio della Comunità e per le quali il Consiglio Direttivo ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento economico dell'Ente, lo stesso può essere accordato se esiste a bilancio la disponibilità finanziaria necessaria.

2)  Si  applicano  in  quanto  compatibili  con  il  carattere  ed  i  tempi  di  attuazione  delle  iniziative  e manifestazioni di cui al l° comma le norme previste dall'art.4 del presente Regolamento. 

 

ART. 12 - NORME FINALI

I  contributi   di  cui  agli   articoli   precedenti   verranno   concessi   sentita   la  competente   Commissione assembleare. 

Gli interventi economici della Comunità Montana di compartecipazione in opere pubbliche e private nonchè in esecuzione  di provvedimenti  legislativi  e/o normativi  saranno disposti  di volta in volta dal Consiglio Direttivo con specifico atto deliberativo.

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  DEL PATROCINIO  E PER L'UTILIZZO  DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E DELLA FASCIA DELL'ENTE

Art. 1 - Finali

Con il    presente regolamento vengono determinati i  criteri  e le modalità,  nonché le forme di pubblicità,   per la concessione del patrocinio,  per l'utilizzo   dello  stemma e del Gonfalone della   Comunità Montana  di  Valle Trompia nonché della  fascia  del Presidente.

 

Art. 2 - Definizione di patrocinio

Il Patrocinio   rappresenta   una forma di adesione e una  manifestazione   di apprezzamento della  Comunità  Montana  ad iniziative,   senza fini di  lucro, valutate  positivamente nei contenuti  e negli  obiettivi,   realizzate  in  tutto o in parte sul territorio  e ritenute  meritevoli per  le  loro  finalità.

Il Patrocinio   non comporta alcun   onere finanziario a carico del bilancio   dell'ente.     Il Patrocinio  può essere concesso   anche   ad iniziative   realizzate  fuori  dal territorio,   purché finalizzate  a promuovere  il territorio   e la  sua comunità.

La  concessione   del  patrocinio è un atto autonomo rispetto  ad altre  eventuali  forme di intervento,    quali   l'erogazione   di contributi  e la  collaborazione   nella   realizzazione  delle iniziative.

Il    patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività  generali.   ma solo  per singole iniziative   o per attività   programmate  in  un  arco di tempo definito.

 

Art. 3 - Soggetti  beneficiari

Possono essere beneficiari   del  patrocinio:

a)   soggetti  pubblici:    Comuni,   Province,   Università,    Comunità  Montane,    Istituzioni    ed altri Enti;

b)   soggetti    privati:    Associazioni,     Comitati,     Fondazioni,      Parrocchie    ed  altri   Organismi, ovvero   privati   cittadini   e  Società   di  capitali   o di  persone,   che  non  perseguano    per l'evento  il  fine di lucro,   con eccezione   di quanto  disposto   al  successivo art. 4.

I soggetti   beneficiari    sono  tenuti   ad evidenziare   il  patrocinio    dell'Ente   in tutte  le  forme di  pubblicizzazione      (inviti,    locandine,    manifesti,     opuscoli,     brochure,     pubblicazioni, ecc.)   anche  attraverso   l'apposizione    dello stemma  dell'Ente.

Nel  caso  in  cui  non  venisse   prodotto   alcun  tipo  di  materiale   informativo,    o lo stesso fosse  antecedente  alla  data  di richiesta  del  patrocinio,    la concessione   del  patrocinio all'iniziativa    deve   risultare    attraverso    gli  organi   di  stampa   (comunicati,     articoli   di giornale,   ecc.).

 

Art. 4 - Casi eccezionali

In deroga  ai criteri  stabiliti   dal  precedente   art. 3, qualora   ricorrano   condizioni    eccezionali, che   dovranno    essere    adeguatamente      motivate,     il     Patrocinio     dell'Ente     può   essere concesso   per  iniziative,    anche  con profili  commerciali   e lucrativi,   di particolare    rilevanza per la comunità  locale,  oppure  finalizzate   alla promozione  dell'ente   o del  territorio   in modo rilevante  ed  incisivo.

 

Art. 5 - Ambiti di richiesta  del  patrocinio

Attraverso   la concessione    del Patrocinio,   l'ente  favorisce  la realizzazione     sul territorio    di iniziative   afferenti:

- ambito    istituzionale:     attività    e  manifestazioni    attinenti     la   natura   della    Comunità Montana,    il    mantenimento    e lo sviluppo   dei  valori   e dei  principi    della  Costituzione,    la diffusione   della  dimensione    europea   della  cittadinanza,    la  cultura    della   pace,   i  valori della  solidarietà     sociale;

- ambito   culturale:     attività   e  manifestazioni     teatrali,    musicali,      cinematografiche,      di danza,     audiovisive,       di    animazione,      pittura,     scultura,       conferenze,      convegni, pubblicazioni     di libri,  di  promozione   artistica   e culturale,   di valorizzazione    e tutela dei beni  culturali,    ambientali    e delle  specie  viventi,   rievocazioni    storiche,    di  sostegno  e valorizzazione      delle  tradizioni    locali;

- ambito   economico:    attività   e manifestazioni    di  valorizzazione   economica,    territoriale    e turistica    del  territorio;

- ambito   sportivo:   attività   e manifestazioni    di carattere  sportivo   e motorie  in genere;

- ambito   socio   sanitario:   eventi   finalizzati     alla   sensibilizzazione     sulle   problematiche connesse   alle politiche   sociali   e sanitarie.

 

Art. 6 - Concessione   del  patrocinio

1.   Il  Patrocinio    della   Comunità    Montana   può  essere   concesso   per  le  iniziative    e  le manifestazioni    o gli   eventi  di  cui all'art.  5 qualora   questi  abbiano    un  valore  pubblico;

2.  Il   Presidente    della  Comunità   Montana,    sentito   il   parere  della  Giunta,    concede   con propria   nota  il  patrocino   e dispone  che venga  comunicato   agli   interessati;

3.  Il   patrocino     dell'Ente     consiste     nell'autorizzazione       ad   utilizzare      nel    piano    di comunicazione    e divulgazione,     l'immagine    della  Comunità   Montana    e/o del territorio, unitamente    alla dizione  "Con  il    patrocinio della Comunità   Montana  di Valle  Trompia", eventualmente    integrata  con l'indicazione   dell'Assessorato      competente;

4. Il patrocinio  concesso  è riferito  alla singola   iniziativa,   non  si estende ad altre iniziative analoghe  o affini  e non  può essere accordato in via  permanente.  Per le  iniziative    che si ripetono   periodicamente,    nell'arco  di  un anno, dovranno  essere specificati  il periodo e  la durata.  Per le iniziative   che si  ripetono   annualmente la  richiesta   deve  essere riformulata  ogni  anno.

5.  La concessione  del  patrocinio non  comporta spese a carico  del  bilancio   dell'ente,   né la  concessione    di  contributi,   se   non   nei casi  in  cui  l'Ente,   per  l'importanza    e  la particolarità  dell'iniziativa,    non  ritenga di apportare  il proprio  contributo economico e/o organizzativo,   (es.   utilizzo  gratuito di sale,  materiali   inerenti  il  territorio   ecc.);

6. La concessione  del patrocinio   non  costituisce   esonero   o esenzione  dagli  obblighi tributari,   fiscali,   e amministrativi,   che i  beneficiari   sono  tenuti ·a  corrispondere  in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Ente;

7.  Nel  caso   in  cui    il       richiedente    apporti    modifiche    e  variazione    al  programma dell'iniziativa,    deve  darne  tempestiva  comunicazione  all'ente    che  si   riserva di riesaminare    il     patrocinio.    Il   patrocinio    può essere revocato  qualora  l'oggetto del patrocinio   stesso,  previo ulteriori verifiche,   risultasse   non   più rispondente    ai  criteri dettati  con  il  presente  atto,   senza  che  il    soggetto  interessato    possa  pretendere risarcimenti  od indennizzi  di sorta;

8. L' Ente riserva  la facoltà di richiedere la preventiva  visione del   materiale  da pubblicare e di fornire  indicazioni sul  posizionamento  del logo;

9. L' Ente  può in ogni caso   revocare il   patrocinio ad un'iniziativa,   quando   gli  strumenti comunicativi   della stessa o le modalità di svolgimento  dell'evento   possano   risultare incidenti   in  modo  negativo   sull'immagine   dell'Amministrazione.

 

Art. 7 - Criteri per la concessione

1.  La concessione   del  Patrocinio viene  decisa sulla base  dei seguenti  criteri:

a)   coerenza dell'iniziativa    con  le finalità istituzionali   dell'amministrazione,     valutata con riferimento    agli  ambiti  generali  di attività,   alle  linee di  azione consolidate, ai  programmi  e progetti  ed alle linee  programmatiche dell'Ente;

b)  il   carattere   locale,    sovracomunale,     provinciale,     regionale,     nazionale     o internazionale;

c)  legame  con le tradizioni locali;

d)  rilevanza  per la  comunità locale,  valutata  sulla   base di  parametri  dimensionali (numero  di potenziali fruitori) e del  gradimento;

e)  significatività   dell'associazione  tra  l'immagine  dell'amministrazione    e l'evento, valutata   con riguardo  alla varietà e alle potenzialità    di diffusione  del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;

f)   collaborazione   con istituti  di  ricerca  o di  studio (Università),  organismi  culturali e sportivi (Coni), istituzioni pubbliche.

 

Art. 8 - Utilizzo dello stemma

Il    soggetto   patrocinato utilizza lo  stemma della  Comunità  Montana di  Valle  Trompia  negli strumenti  comunicativi dell'iniziativa    per  cui  è stato ottenuto il patrocinio,   al  fine di dare la massima evidenza al  sostegno dell'Amministrazione.

Il  ruolo  dell'Amministrazione    è  precisato negli  strumenti comunicativi   inerenti   l'iniziativa patrocinata   con formule   specifiche che ne attestanò -la   semplice    adesione all'evento.

L'Ente   si  riserva  il diritto  di  verificare  i   contenuti della  bozza di  stampa e qualora vi siano inserzioni  ritenute  offensive  del  pudore,  della  morale pubblica   o di  interessi   dell'ente stesso,   di revocare il  provvedimento.

E' vietata  la riproduzione     e l'uso dello  stemma  per  fini commerciali   e politici.   L'utilizzo  dello stemma,   senza   la   concessione    del   patrocinio,    è  subordinato   all'autorizzazione   del Presidente    che   ne  valuterà    l'opportunità   in merito alla  finalità  per la quale  è  stata presentata la  richiesta.

 

Art. 9 - Modalità   di presentazione   delle domande

Al fine di  ottenere  la concessione   del  patrocinio della  Comunità Montana di  Valle Trompia, ovvero  la   concessione    dell'utilizzo  dello    stemma  istituzionale,    il     richiedente    deve presentare   apposita  istanza  di   norma  45  giorni   prima   della  data  di   svolgimento dell'evento.

La domanda, redatta in carta semplice, va  indirizzata al  Presidente  della  Comunità Montana,   mediante  la  compilazione del modulo di richiesta patrocinio e contributo e del modulo per la liquidazione di contributi a enti non commerciali e ad associazioni, predisposto   dall'Amministrazione e reperibile  presso gli uffici  della  medesima e sul sito: www.cm.valletrompia.it.

La richiesta  deve essere sottoscritta dal  legale  rappresentante  o dal  soggetto richiedente e deve contenere:   la  descrizione   completa ed esauriente  dell'iniziativa    con l'indicazione di  eventuali  altri enti,  associazioni  o privati  che aderiscono  come patrocinatori e/o sponsor dell'evento o dell'iniziativa.

La   valutazione   della   richiesta   è  effettuata  solo   in  presenza  della  documentazione completa.   Ove la  mancata  o parziale   presentazione   di  documenti necessari  sussista anche   a seguito  della  richiesta di  integrazione,   la domanda di  patrocinio viene   ritenuta inammissibile.

Eccezionalmente   l'ente  potrà prendere   in considerazione   anche  le  richieste  pervenute successivamente   al termine di cui al  comma  1.

 

Art. 10 - Istruttoria   della  pratica

La comunicazione di concessione/diniego  del  patrocino  verrà effettuata entro 15 giorni dalla data di  ricevimento  della richiesta.   Il patrocinato  avrà la  possibilità   di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa  sulle pagine web dell'Ente.

 

Art. 1Sanzioni

Qualora  il  patrocinio  o lo  stemma della  Comunità Montana  di Valle  Trompia  venissero utilizzati   impropriamente,     senza   la   necessaria    concessione,   oppure  violando   le disposizioni   nelle  stesse contenute, l'Ente  si  riserva  di agire in  giudizio   per la tutela  della propria immagine  anche   attraverso la  richiesta di risarcimento  dei danni  subiti.

 

Art. 12 - Gonfalone

Il gonfalone rappresenta  la Comunità Montana   nelle  solennità  civili,  militari,   patriottiche, religiose  cui partecipa  ufficialmente l'Amministrazione  accompagnando il  Presidente o chi lo  rappresenta.

La partecipazione del gonfalone  a pubbliche   manifestazioni  viene  autorizzata  di volta in volta dal  Presidente,  sentito  il   parere della  Giunta, previa valutazione  del  valore  morale della  presenza del  gonfalone,   in  conformità  ai  fini pubblici  e agli  interessi  collettivi   dei quali   la  Comunità Montana  di  Valle Trompia è depositaria.

 

Art. 13 -  Fascia del Presidente

E'  segno distintivo   del  Presidente della  Comunità  Montana la fascia,  come previsto  dal vigente Statuto dell'Ente,  da indossare in occasioni ufficiali.

L'uso  della fascia è strettamente riservato al  Presidente, il   quale  potrà farsi  rappresentare con l'uso  di  tale distintivo  da un Assessore o da un componente dell'Assemblea.

 

Art. 14 - Entrata in vigore e pubblici

Il  regolamento,    adottato con deliberazione   dell'Assemblea    verrà pubblicata  all'Albo  on line,  sarà ripubblicato   per  15 giorni ed entrerà   in vigore il   giorno successivo  all'ultimo  di pubblicazione.   Verrà quindi  pubblicato sul sito ufficiale  della  Comunità  Montana  di Valle Trompia.

Note

 

 

Settore di riferimento

Area Amministrativa

Dirigente

Armando Sciatti
030.833741
armandosciatti@cm.valletrompia.it

Personale addetto

Ufficio protocollo - albo - archivi

info@cm.valletrompia.it

protocollo@pec.cm.valletrompia.it

Tel. 030.833741

Fax 030.8910999

Orari

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì - Venerdì: 9.00-12.30

Livello di informatizzazione

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Inoltro richiesta. Possibile avviare on-line la procedura che porta all'erogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Allegati

AllegatoNoteDataFormatoDimensione
Modulo di richiesta patrocinio e contributo Modulo di richiesta patrocinio e contributo-editabile-modulo_richiesta_patrocinio_contributo.pdf 14/04/2023 pdf 1.85 MB
Modulo per la liquidazione di contributi a enti non commerciali e ad associazioni Modulo per la liquidazione di contributi a enti non commerciali e ad associazioni-modello_dichiarazione_fiscale.pdf 13/04/2023 pdf 233.36 KB

Data di aggiornamento scheda

27/03/2017

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mettiamoci la faccia

esprimi il tuo giudizio sul servizio
premendo uno dei simboli colorati

indica il motivo principale della tua insoddisfazione premendo su uno dei pulsanti

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Hai già votato per questo servizio. Arrivederci.
Consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi